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SE NON VIENE ECCIPITA L’INCAPACITA’ A TESTIMONIARE LA NULLITA' E' SANATA. PDF Stampa E-mail
Mercoledì 18 Aprile 2012 09:49
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In relazione a quanto dispone l'articolo 246 c.p.c., che vieta di sentire nel processo testimoni che possano avere un interesse nella causa tale da poter legittimare la loro partecipazione al giudizio, la Corte di Cassazione, ha chiarito che, sebbene la violazione della norma comporti la nullità della testimonianza, va considerato che detta nullità è posta a tutela degli interessi delle parti e per questo si deve considerare non come una nullità assoluta ma come una nullità relativa. Per tali ragioni per farla valere occorre che la parte interessata la eccepisca subito dopo l'espletamento della prova.
In mancanza, spiega la Corte di legittimità (sentenza n.5643/2012), la nullità si deve considerare sanata. Il secondo comma dell'articolo 157 c.p.c. infatti, relativo alla rilevabilità e sanatoria delle nullità, stabilisce che "soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell'atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso".
Ed inoltre, se l'eccezione viene respinta con ordinanza, la parte interessata deve riproporla in sede di precisazione delle conclusioni e dei successivi atti d'impugnazione giacché in mancanza l'eccezione si considera rinunciata con conseguente sanatoria della nullità per acquiescenza.

 
SE IL GIUDICE NON AMMETTE CTU, LA SENTENZA POTRA’ ESSERE CENSURATA PER OMESSA O INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE. PDF Stampa E-mail
Martedì 10 Aprile 2012 19:51
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L’art.61 del codice di procedura civile disciplina la
possibilità da parte del giudice di richiedere l’intervento di uno o più
esperti, quando è necessaro per il compimento di singoli atti o per tutto il
processo.
La sesta sezione civile della
Suprema Corte di Cassazione (con sentenza n. 5264/2012), ha affermato che quando
il giudice, nonostante la richiesta della parte, non ha voluto nominare un consulente
d'ufficio, la mancata nomina può essere censurata in Cassazione sotto il
profilo della omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della
controversia. In particolare, è necessario anche che sussistano i presupposti
per disporre la consulenza tecnica d'ufficio e che l'esito dell'accertamento
peritale sia idoneo ad incidere sulla risoluzione della controversia.



 
Cicerone pietra miliare dell'Avvocatura PDF Stampa E-mail
Lunedì 02 Aprile 2012 09:30
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Il 20 Aprile 2012 andrà in scena presso il Teatro Orione lo spettacolo "Cicerone pietra miliare dell'Avvocatura".
Locandina

Ultimo aggiornamento Lunedì 02 Aprile 2012 09:32
 
Congresso per l'aggiornamento della professione forense PDF Stampa E-mail
Lunedì 19 Marzo 2012 10:00
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il 19 e 20 aprile presso il CERISDI (che ha pure patrocinato l'evento) al Castello Utveggio si svolgerà. il Congresso per l'aggiornamento della professione forense, organizzato dall'AGI sez. Palermo  e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Termini Imerese che insieme al Consiglio dell'ordine degli Avvocati  di Palermoha patrocinato l'evento. Saranno attribuiti 18 crediti  E' richiesto il contributo per rimborso spese di €90 (comprensivo di n.2 colazioni di lavoro) oppure di €50 (per la sola partecipazione ai lavori). Per gli aderenti al programma formativo AGI del 2012 sarà richiesto il contributo di €80 per l'intero pacchetto (comprensivo anche delle due colazioni di lavoro del Congresso). Tale opzione, però, è esercitabile entro e non oltre il 31 marzo. Anche per gli iscritti all'Ordine di Termini è richiesto il contributo ridotto di €80.

icon Per maggiori informazioni leggete il documento (231.69 kB) - 

Scheda di iscrizione

Ultimo aggiornamento Giovedì 05 Aprile 2012 08:53
 
E’ consentito al datore in caso di sospetto di illecito, accedere alla corrispondenza telematica del lavoratore. PDF Stampa E-mail
Martedì 28 Febbraio 2012 22:15
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Il controllo della posta elettronica e degli accessi ad internet da parte del datore di lavoro nei confronti del lavoratore, per verificare la corretta esecuzione della prestazione, deve ritenersi consentito – anche al di fuori di installazione concordata con le RSA così come previsto dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori - quando avviene ex post, ovvero

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